Art. 2.
(Nozione di terapia di sostenimento vitale).

      1. Ai fini della presente legge, per terapia di sostenimento vitale si intende principalmente ogni mezzo o intervento medico che utilizza tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artificiali per sostenere, riattivare o sostituire una naturale funzione vitale.